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Con l’ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha segnato un passaggio rilevante nella comprensione e valutazione della sofferenza morale all’interno del sistema giuridico. Questo intervento della Corte ha ulteriormente affinato i criteri per l’accertamento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla sofferenza morale subita dalla vittima.

– Il Contesto della Pronuncia

L’ordinanza si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata che mira a rendere il risarcimento del danno non patrimoniale coerente con i principi costituzionali e le esigenze di giustizia sostanziale. Tuttavia, la difficoltà di tradurre in termini giuridici una realtà intrinsecamente soggettiva come la sofferenza morale ha richiesto alla Corte di affinare gli strumenti interpretativi e probatori.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione riguardava la richiesta di risarcimento per una sofferenza morale derivante da un evento lesivo grave, sollevando la questione di quali elementi probatori siano necessari per dimostrare l’effettività di tale danno e la sua entità.

– La Sofferenza Morale: Una Dimensione Complessa

La sofferenza morale rientra nella categoria del danno non patrimoniale e si caratterizza per la sua natura eminentemente soggettiva. Non è quantificabile attraverso criteri matematici o parametri oggettivi, ma richiede un approccio che consideri la specificità del caso concreto e la singolarità della persona lesa.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il danno morale deve essere distinto dal danno biologico e da quello esistenziale, pur condividendone la radice comune di pregiudizio alla persona. In particolare, la sofferenza morale si manifesta attraverso stati di angoscia, dolore interiore e turbamento emotivo, che, seppur transitori, meritano piena considerazione in sede di risarcimento.

– L’Onere della Prova

Un aspetto centrale dell’ordinanza è l’analisi dell’onere probatorio in relazione alla sofferenza morale. La Corte ha precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l’esistenza e la gravità della sofferenza subita.

Tra i mezzi di prova ammessi, la Corte ha sottolineato l’importanza di:

*Prove documentali*, come referti medici o certificazioni psicologiche che attestino lo stato emotivo della vittima.
*Prove testimoniali*, utili per descrivere le condizioni soggettive della persona lesa e il cambiamento percepito dai conoscenti.
*Presunzioni*, che possono essere dedotte dal giudice sulla base della gravità oggettiva dell’evento lesivo e delle sue conseguenze plausibili.

La Corte ha inoltre evidenziato come il giudice debba svolgere un accertamento rigoroso e motivato, evitando di adottare automatismi risarcitori basati esclusivamente sulla gravità dell’evento.

– La Valutazione del Danno

Nell’ordinanza 6444/2023, la Corte ha ribadito che la valutazione del danno morale deve essere personalizzata e proporzionata, considerando:

– La natura e l’entità dell’evento lesivo.
– Le condizioni personali della vittima, come età, sensibilità e situazione familiare.
– La durata e l’intensità della sofferenza patita.

Questo approccio garantisce un bilanciamento tra il diritto del danneggiato a ottenere un risarcimento equo e il principio di proporzionalità, evitando risarcimenti eccessivi o iniqui.

– Le Implicazioni Pratiche

L’ordinanza 6444/2023 offre indicazioni preziose per gli operatori del diritto, contribuendo a definire una metodologia più chiara e uniforme nell’accertamento del danno morale. Tra le principali implicazioni pratiche si possono evidenziare:

1. *Maggiore attenzione alla raccolta di prove:* Gli avvocati devono supportare le richieste risarcitorie con documentazione adeguata e testimonianze che rendano evidente la sofferenza patita dalla vittima.
2. *Ruolo attivo del giudice:* Il giudice deve valutare con attenzione non solo la gravità dell’evento lesivo, ma anche la sua incidenza specifica sulla persona, evitando di basarsi su criteri generici.
3. *Tutela della persona lesa:* La pronuncia rafforza la tutela della dignità umana, riconoscendo la rilevanza del dolore morale come componente essenziale del danno non patrimoniale.

– Conclusioni

L’ordinanza 6444 del 3 marzo 2023 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale. Affermando criteri chiari per la prova e la valutazione della sofferenza morale, la Corte di Cassazione ha fornito un prezioso strumento interpretativo per garantire risarcimenti equi e rispettosi della complessità umana. Questa pronuncia, oltre a confermare l’attenzione del diritto per gli aspetti più intimi e soggettivi della persona, ribadisce l’importanza di un approccio rigoroso e personalizzato nella tutela dei diritti.

Che lo si chiami rapporto, prontuario o verbale, è quel fascicolo che riunisce tutti gli elementi: fotografie, rilievi planimetrici, testimonianze, dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte, ecc., che riguardano un incidente stradale.

Viene redatto dalle Autorità (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale…) intervenute a seguito di un sinistro, in particolare quando vi siano feriti o comunque quando i coinvolti siano in disaccordo circa la dinamica e le responsabilità dell’accaduto, e non sia quindi sufficiente invitare i conducenti a compilare la “constatazione amichevole”.

Recentemente la Cassazione è intervenuta a fare chiarezza sul valore del rapporto d’incidente e delle sue componenti, da un lato ribadendo il consolidato principio secondo cui, essendo un atto pubblico, il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, dall’altro pronunciandosi sull’efficacia probatoria della ricostruzione operata dai verbalizzanti.

Mentre, infatti, hanno fede privilegiata elementi quali la posizione dei veicoli e i danni dagli stessi riportati descritti dagli Agenti, nonché le dichiarazioni rilasciate dalle parti e dai testimoni, qual è il valore della ricostruzione dei fatti cui il Pubblico Ufficiale non ha direttamente assistito? Secondo la Suprema Corte, tale ricostruzione “costituisce valutazione cui non può estendersi l’efficacia probatoria di cui sopra e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione”.

Ciò non significa che la decisione del Giudice non possa ricalcare la stessa descrizione dell’evento riportata nel verbale all’esito degli accertamenti svolti dagli Agenti, cosa che avverrà in particolare quando questa sia “sorretta da elementi logici coerenti”.

Nel caso affrontato dalla sentenza che di seguito si riporta: “il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione una propria ricostruzione del sinistro, seppure coincidente con la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti e dopo aver valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, la dichiarazione di una testimone imparziale, la posizione dei veicoli post urto, così come acquisiti dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco, oltre che gli ulteriori dati “tecnici” riportati nel verbale stesso”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4554-2018 proposto da:

L.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRIDORI LORENZO, VIGNOLA ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 784/2017 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.B.C., con ricorso del 15 gennaio 2014 conveniva in giudizio la Prefettura di Savona proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 196/13 del Giudice di Pace di Albenga, con cui detto giudice, rigettando il ricorso proposto dal medesimo ricorrente in primo grado, convalidava il verbale di contestazione (OMISSIS) del 21 luglio 2011 della Polizia Stradale di Savona, con il quale era stata contestata la violazione degli artt. 146 e 148 C.d.S., per avere effettuato manovra di sorpasso veicoli fermi in colonna e in prossimità di curva incorrendo in incidente stradale con lesione a terzi. Con tale pronuncia il Giudice di Pace aveva fondato il rigetto del ricorso sostanzialmente affermando la maggiore solidità della ricostruzione operata dagli Agenti accertatori in quanto in parte sorretta da fede privilegiata quanto ai fatti accertati direttamente e in parte rafforzata da testimonianza raccolta nell’immediatezza dei fatti laddove la diversa ricostruzione offerta dal ricorrente sarebbe stata fondata unicamente su testimonianza resa al difensore in epoca successiva.

Lamentava l’appellante – nella sostanza riproponendo i motivi già posti a fondamento del ricorso in primo grado, salvo aggiungervi le censure circa il difetto di motivazione – che la sentenza di primo grado avesse violato i principi in tema di motivazione, non tenendo conto delle risultanze e degli elementi di prova offerti.

Con comparsa di risposta, si costituiva l’Amministrazione convenuta chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Il Tribunale di Savona con sentenza n. 784 del 2017 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo il tribunale di Savona la sentenza impugnata andava confermata posto che era esaustivamente motivata sia con riguardo alla distribuzione dell’onere della prova sia per quanto attiene alla ricostruzione del fatto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.B.C. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero dell’interno in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Con l’unico motivo di ricorso L.B. lamenta la violazione falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2700 c.c.e della L. n. 689 del 1981,artt. 21, 22, 22-bis e 23, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro non tenendo conto che il verbale ha fede privilegiato solo le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. E di più il Tribunale non avrebbe tenuto conto che dalla relazione del sinistro si evince come i segni della caduta siano presenti nella corsia del L.B. il quale, quindi, non poteva essere in fase di sorpasso nella corsia opposta. Tanto più è evidente che nessun mezzo abbia impedito lo scarrocciamento del mezzo dell’odierno appellante il cui solco sull’asfalto, particolarmente evidente, si protrae per alcuni metri dal punto dell’impatto al margine destro della corsia (lato monte) prova che non vi fosse alcuna colonna di macchine da superare.

Su proposta del relatore, il quale riteneva il ricorso infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è infondato e in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

Infondato è l’unico motivo del ricorso. E’ principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Ora, il giudice di appello, proprio affermando che la ricostruzione del sinistro operato dai verbalizzanti intervenuti in loco successivamente era non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi in loco non ha fatto mal governo della norma dettata dall’art. 2700 c.c..Piuttosto, tenuto conto dei principi, appena indicati, il Tribunale ha avuto cura di specificare di far propria la ricostruzione del sinistro operata dagli operatori perchè sorretta da elementi logici coerenti e per quanto l’appellante non forniva una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente. Sicchè è del tutto evidente che il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione una propria ricostruzione del sinistro, seppure coincidente con la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti e dopo aver valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, la dichiarazione di una testimone imparziale, la posizione dei veicoli post urto, così come acquisiti dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco, oltre che gli ulteriori dati “tecnici” riportati nel verbale stesso. Come afferma la sentenza impugnata “(….) Nel caso di specie gli Agenti di Polizia nella propria Annotazione, danno atto: della posizione dei veicoli post urto; dei danni riportati dai veicoli stessi; delle dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro e della dichiarazione di una testimone imparziale;

tutti fatti oggettivi, da ritenersi corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela di falso. Vi è poi la parte di “ricostruzione del sinistro” che costituisce valutazione cui non può estendersi l’efficacia probatoria di cui sopra e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione. Poichè la ricostruzione degli operanti è sorretta da elementi logici coerenti parte appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente, il che non è stato perchè l’elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa (testimonianza di un conoscente del ricorrente) è stato congruamente e insindacabilmente in questa sede ritenuto meno solido dell’elemento estraneo che sostiene la ricostruzione degli Operanti (testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti) (…..)”.

Ciò posto, cadono anche le ulteriori considerazioni del ricorrente posto che esse impingono in una ricostruzione della fattispecie che viene operata secondo l’apprezzamento della stessa parte ricorrente, cosi da surrogarsi (inammissibilmente) al potere di accertamento del fatto riservato al giudice del merito. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio considerato che il Ministro dell’Interno è rimasto intimato. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – Seconda di questa Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2019


Conformi:
Cass. civ. sez. II, 9 marzo 2012, n. 3787

Cass. civ. sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251


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