L’investimento di un pedone sulle strisce pedonali è uno dei casi più frequenti e delicati in tema di incidenti stradali. La legge, supportata da una solida giurisprudenza, stabilisce le regole chiare per la determinazione delle responsabilità e per il risarcimento del danno. Vediamo in dettaglio i riferimenti normativi e come vengono applicati dalla giurisprudenza.
L’articolo 191 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) dispone che:
Comma 1: “Quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali i conducenti devono fermarsi per consentire loro il passaggio.”
Comma 2: “I conducenti devono altresì rallentare e, se necessario, fermarsi quando si trovano nelle vicinanze delle strisce pedonali, anche se il pedone non ha ancora iniziato l’attraversamento, ma manifesta chiaramente l’intenzione di farlo.”
👉 Questo significa che il conducente ha un preciso dovere di cautela ogni volta che si avvicina a un attraversamento pedonale.
La presunzione di responsabilità dell’automobilista trova fondamento anche nell’art. 2054, comma 1, del Codice Civile, che stabilisce:
“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
In caso di incidente con un pedone sulle strisce, spetta dunque al conducente dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l’impatto.
🧾 Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 18163/2019
La Corte di Cassazione ha affermato che:
“Il conducente deve prevedere la possibilità dell’attraversamento pedonale e adeguare di conseguenza la condotta di guida, anche in presenza di una scarsa visibilità o condizioni meteorologiche avverse.”
🧾 Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 22261/2018
In questo caso, la Suprema Corte ha sottolineato che:
“Il pedone non è esente da responsabilità: deve accertarsi che il transito possa avvenire in condizioni di sicurezza, altrimenti può configurarsi un concorso di colpa.”
Secondo l’art. 1227 c.c., il risarcimento può essere ridotto se il comportamento della vittima ha contribuito al danno.
Esempi di concorso di colpa del pedone:
Attraversamento fuori dalle strisce;
Attraversamento col semaforo rosso;
Uso del cellulare o distrazione evidente;
Attraversamento improvviso o in condizioni di scarsa visibilità.
📌 Il giudice valuta caso per caso, ma è fondamentale ricordare che sulle strisce il pedone gode di una protezione privilegiata.
Quando viene accertata la responsabilità (anche parziale) del conducente, la vittima ha diritto al risarcimento dei seguenti danni:
Tipologie di danno risarcibile:
Danno biologico: lesioni temporanee o permanenti;
Danno morale: sofferenza psichica e fisica;
Danno patrimoniale: spese mediche, perdita del reddito, danni a beni personali;
Danno da perdita del rapporto parentale (in caso di decesso): spettante ai familiari.
La responsabilità va provata attraverso una serie di elementi:
Testimonianze;
Rilievi della polizia locale;
Filmati di videosorveglianza;
Perizie cinematiche e medico-legali.
❗ In assenza di prove contrarie, prevale la presunzione di colpa del conducente.
L’investimento di un pedone sulle strisce pedonali viene trattato con estrema severità dalla giurisprudenza italiana, con un orientamento favorevole alla tutela della parte più debole, ossia il pedone.
Tuttavia, anche il comportamento del pedone viene valutato, e può incidere sulla ripartizione delle responsabilità.
Codice della Strada, art. 191
Codice Civile, art. 2054 e 1227
Cass. Civ. n. 18163/2019
Cass. Civ. n. 22261/2018
Cass. Civ. n. 23057/2012 (sul principio di prevedibilità del comportamento del pedone)
Cass. Civ. n. 2053/2006 (sull’obbligo del conducente di moderare la velocità)