1- Il pedone che attraversa sulle strisce
In tema di obblighi del pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce e dell’automobilista che giunge in prossimità di una zebratura, il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92, in breve CdS, in particolare, artt. 40, 141, 190 e 191) detta le norme di comportamento che ciascuno è tenuto ad osservare.
Conducente (artt. 40, 141 e 191 CdS):
Sul conducente grava non solo l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni che abbiano già iniziato l’attraversamento, ma anche l’obbligo di arrestare la propria marcia in corrispondenza della zebratura al fine di consentire a chi si accinga ad attraversare di impegnare le strisce e completare l’attraversamento stesso.
Di più, l’art. 141, che detta norme di comportamento generali in ordine alla velocità, prevede l’obbligo per il conducente di adeguare la stessa in relazione a tutte le concrete circostanze ambientali: in particolare, egli è tenuto a ridurre la velocità e all’occorrenza a fermare il veicolo in prossimità di attraversamenti pedonali.
Pedone (art. 190 CdS):
Dal canto suo, il pedone che intenda raggiungere l’altro lato della carreggiata e si trovi in prossimità di un attraversamento, ha un unico obbligo: servirsi delle strisce pedonali.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell’ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l’applicabilità dell’art. 1227, comma primo, cod. civ., occorrendo invece a tal fine che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 20949/2009).
Ovviamente, non vi è nulla di eccezionale ed impensabile nella presenza di un pedone sulle strisce pedonali, almeno quando egli tiene un’andatura “normale” e non compare all’improvviso “buttandosi” di corsa in mezzo alla strada.
In un caso di questo tipo la Corte di Cassazione si è pronunciata così: “il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.” (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 14064/2010).
2- E se il pedone attraversa dove non ci sono strisce pedonali?
In caso di assenza di attraversamento pedonale (o di attraversamento che disti più di 100 metri dal pedone), chi ha necessità di raggiungere il lato opposto della carreggiata deve dare la precedenza ai veicoli in transito e percorrere il tratto più breve per recarsi dall’altro lato muovendosi in perpendicolare rispetto al margine della strada (art. 190 commi 2, 3 e 5, CdS).
In questo caso sono dunque i conducenti ad avere la precedenza sui pedoni; ciò non toglie che essi debbano continuare ad osservare le generali norme di condotta, adeguando la velocità quando ciò sia suggerito dalle condizioni di visibilità, dalle caratteristiche della strada e specificamente dal trovarsi di passaggio in una zona abitata o dove vi siano esercizi commerciali e rientri pertanto nella normalità delle cose che possano essere presenti pedoni.
La Corte di Cassazione, in sede penale, è costante nel sostenere addirittura che “non costituisce evento eccezionale e imprevedibile, tale da escludere la responsabilità del conducente un autoveicolo, l’attraversamento in orario notturno, da parte di un pedone, di una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo. In tale condizione, infatti, il conducente un’autovettura deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e tenere conseguentemente un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli.” (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 39474/2016, conformi: Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 33207/2013, Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 10635/2013).
Non potrà, invece, dirsi prevedibile e normale la presenza di un pedone lungo una “superstrada”, esplicitamente riservata alla circolazione di autoveicoli e motoveicoli, in assenza assoluta di semafori e strisce pedonali, e in presenza di guardrail privo di aperture. È il caso su cui hanno avuto occasione di pronunciarsi i Giudici di legittimità, dando ragione, questa volta, all’automobilista e chiarendo: “la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro” (Cass. civ. Sez. III, n. 21249/2006).