(Giudice di pace di Padova, sent. n. 136/2020 depositata il 30 gennaio 2020)
Il caso – Rimasto vittima di un incidente, A. compila la constatazione amichevole insieme al responsabile e si reca in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Richiede poi il risarcimento dei danni alla propria Assicurazione, la quale però risponde rigettando la richiesta.
Di fronte alla resistenza della Compagnia, A. è costretto a promuovere una causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La causa – Davanti al Giudice di pace, l’assicurazione fonda la propria resistenza su una presunta discrepanza tra quanto riportato nel certificato di pronto soccorso e la dinamica risultante dal modulo CAI (urto tra auto e moto in seguito a omessa precedenza nell’atto di immettersi in una rotatoria).
In particolare, nell’anamnesi/esame obiettivo trascritta all’apertura della cartella del pronto soccorso il fatto viene frettolosamente descritto come una scivolata in moto al fine di evitare un altro veicolo; effettivamente non viene fatta menzione dell’urto, circostanza che probabilmente il personale sanitario non ha ritenuto essenziale riportare in un atto che costituisce certificazione medica e non è certo volto a cristallizzare con esattezza la cinematica dell’incidente che ha portato il paziente a richiedere accertamenti e cure mediche.
La sentenza – Il Giudice di pace ritiene la ricostruzione di A. verosimile, e coerente con le risultanze di causa: “anche con riferimento a quanto contenuto nel modulo di constatazione amichevole d’incidente, la dinamica pare sufficientemente chiara, come chiara pare essere la responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo antagonista in merito alla causazione dell’evento”.
Con specifico riguardo al fatto riportato dalla cartella clinica osserva: “di non significativo rilievo devono ritenersi le annotazioni – in apparenza contraddittorie rispetto alla dinamica descritta in atto di citazione – riportate sul certificato del Pronto Soccorso. Con riguardo al tipo di documento in argomento, la descrizione del fatto che ha originato le lesioni del paziente non riveste rilevante importanza e, dunque, l’accuratezza con cui le dichiarazioni degli infortunati vengono riportate non di rado lascia a desiderare. Diversa attendibilità dovrebbe, semmai, attribuirsi ad annotazioni e descrizioni contenute in rapporti di incidente redatti da accertatori di Polizia”.
Così si è pronunciato il Giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, condannando la compagnia al risarcimento del danno patito da A. in seguito all’incidente.