La questione della responsabilità della Regione per i danni causati da animali selvatici è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. L’orientamento consolidato attribuisce alla Regione la responsabilità diretta in quanto ente titolare della proprietà pubblica della fauna selvatica, come stabilito dalla normativa nazionale e regionale.
Principi generali
1.Fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato:
L’art. 1 della Legge n. 157/1992 stabilisce che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, ma la sua gestione è delegata alle Regioni, che assumono un ruolo di responsabilità per la tutela, gestione e controllo della fauna.
2.Responsabilità ex art. 2052 c.c.:
La giurisprudenza ha assimilato la Regione al “custode” degli animali selvatici, ritenendo che essa debba rispondere dei danni causati da tali animali in quanto proprietaria e gestore della fauna.
•Non è necessario dimostrare una colpa specifica della Regione; è sufficiente provare il nesso causale tra l’animale e il danno.
3.Responsabilità ex art. 2043 c.c. (in via subordinata):
Se non si applica il regime di responsabilità oggettiva, la Regione può essere ritenuta responsabile per omissione colposa, laddove non abbia adottato adeguate misure di prevenzione.
Giurisprudenza rilevante
1.Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 2014, n. 11473
La Corte ha stabilito che le Regioni sono responsabili per i danni causati dalla fauna selvatica in quanto enti titolari della gestione e tutela degli animali selvatici. L’art. 2052 c.c. si applica estensivamente, considerando la Regione come “custode” della fauna.
2.Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 9966
Viene ribadito che la Regione, quale soggetto proprietario e gestore della fauna selvatica, risponde in modo oggettivo dei danni causati dagli animali selvatici. Anche in caso di delega ad altri enti (es. Province), la responsabilità ultima rimane della Regione.
3.Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2016, n. 5065
La Corte ha escluso la possibilità per la Regione di sottrarsi alla responsabilità per danni da fauna selvatica, anche qualora il danno derivi da eventi imprevedibili. Si ribadisce il principio della responsabilità oggettiva legata alla “custodia”.
4.Cass. Civ., Sez. VI, 26 luglio 2022, n. 23442
È stata confermata la responsabilità della Regione per i danni cagionati dalla fauna selvatica anche in presenza di delega alle Province. La Regione mantiene una posizione di vigilanza e controllo che la rende custode degli animali selvatici.
5.Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3212
In tema di danni agricoli causati dalla fauna selvatica, il Consiglio di Stato ha chiarito che la Regione è tenuta a predisporre piani di gestione e prevenzione. La mancata adozione di tali misure può configurare una responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.
Conclusioni
La Regione è responsabile per i danni causati da animali selvatici, sia in via oggettiva (ex art. 2052 c.c.) sia per colpa (ex art. 2043 c.c.), indipendentemente da eventuali deleghe di gestione ad altri enti (come Province o enti parco). Questa responsabilità deriva dal suo ruolo di ente proprietario e custode della fauna selvatica, che deve adottare misure preventive e risarcire i danni causati dagli animali, salvo prova del caso fortuito.